Art. 1

In vigore dal 13 lug 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-06-25;766#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo