Art. 1
In vigore dal 13 lug 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità;
c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;
d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.
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Prourn:nir:stato:legge:1952-06-25;766#art-1