Art. 2

LEGGE 24 maggio 1952, n. 628

In vigore dal 13 ago 2017
Ai fini della presente legge sono da considerarsi urbani i servizi automobilistici che si svolgono per intero nell'ambito del centro abitato o colleghino con lo stesso o tra di loro frazioni con continuità di abitato od allaccino i centri urbani con i sobborghi, con i propri scali ferroviari e portuali, con i propri aeroporti, ovvero colleghino tra di loro centri urbani costituenti un unico complesso economico-sociale. (1)
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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;628#art-2

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