Art. 1

In vigore dal 4 lug 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, concernente modificazioni dell'art. 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. — Testo vigente | Portale Normativo