Art. 2
In vigore dal 26 giu 1952
Le esenzioni tributarie previste dall'art. 11 del citato decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, sono applicabili anche ai finanziamenti ed alle singole operazioni, comprese quelle di vendita di macchinari con patto di riservato dominio, compiuti in attuazione degli scopi indicati nel detto decreto legislativo per delega dell'Istituto mobiliare italiano approvata dal Ministero del tesoro, da enti pubblici specializzati o da società da questi controllate, nonché ai finanziamenti concessi dall'Istituto mobiliare italiano agli enti e società medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-05-23;573#art-2