Art. 22

LEGGE 17 maggio 1952, n. 629

In vigore dal 1 lug 1952
Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo A, la Commissione esaminatrice è costituita da: a) un magistrato, avente le funzioni di consigliere di Corte d'appello, che la presiede; b) un magistrato, avente le funzioni di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili; c) un insegnante di materie giuridiche in una Università della Repubblica; titolare o incaricato; d) un ispettore generale o un conservatore superiore di Archivi notarili; e) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al sesto.
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