Art. 1

In vigore dal 15 mag 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1952, n. 114, che proroga il termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica" (F.I.M.) istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 88, con le seguenti modificazioni: All', la data del 30 giugno 1952 è sostituita da quella del 30 giugno 1953. Dopo l' è inserto il seguente: Art. 1-bis. - Per il completamento del programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M. o al cui capitale il F.I.M. stesso abbia o consegua una partecipazione di maggioranza, è autorizzata una somministrazione di lire 6 miliardi, da imputarsi in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 ed alla copertura della quale si provvederà con parte delle maggiori entrate previste nella nota di variazioni (primo provvedimento) al predetto bilancio per l'esercizio medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - CAMPILLI - VANONI - SCELBA - RUBINACCI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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