Art. 1

LEGGE 20 aprile 1952, n. 524

In vigore dal 21 giu 2006
La Camera dei deputati ed il Senato dello Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 2006, N. 204 .
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