Art. 1
LEGGE 20 aprile 1952, n. 524
In vigore dal 21 giu 2006
La Camera dei deputati ed il Senato dello Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 2006, N. 204
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