Art. 1

In vigore dal 23 mag 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 20 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI ZOLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-04-20;413#art-1

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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. — Testo vigente | Portale Normativo