Art. 1
In vigore dal 23 mag 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è ratificato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addì 20 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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