Art. 2

In vigore dal 20 giu 1952
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-04-14;560#art-2

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