Art. 1
In vigore dal 31 mag 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetari tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.
Storico versioni
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