Art. 1

In vigore dal 31 mag 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetari tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.
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