Art. 1
In vigore dal 17 mag 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
È approvato lo scambio di Note firmato a Stresa il 25 maggio 1951 e concernente la proroga del termine utile per la presentazione delle domande di prolungamento dei brevetti per invenzioni industriali, stabilito all'art. 7 dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale del 29 maggio 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 752 del 18 luglio 1949.
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Prourn:nir:stato:legge:1952-04-09;449#art-1