Art. 5

LEGGE 27 marzo 1952, n. 208

In vigore dal 26 apr 1952
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, potrà essere disposta la fusione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, con l'istituto postelegrafonici; il riordinamento strutturale e funzionale dell'istituto risultante dalla fusione e quanto occorre perchè esso raggiunga nelle forme più adeguate e spedite le proprie finalità; la determinazione della quota del patrimonio dell'Istituto spettante a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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