Art. 1
In vigore dal 25 mar 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali agli assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-03-23;138#art-1