Art. 1

In vigore dal 18 mag 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, concernente autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per la esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole. — Testo vigente | Portale Normativo