Art. 2
LEGGE 22 marzo 1952, n. 362
In vigore dal 15 mag 1952
Al maggior onere di complessive lire 11.945.000 derivante dalla applicazione della presente legge verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 10.225.000 con i fondi già stanziati nel capitolo n. 68 e per lire 1.720.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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