Art. 1

In vigore dal 22 apr 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, è ratificato con la seguente modificazione: . - Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano regolatore. La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potrà, in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - ALDISIO - CAMPILLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-03-22;187#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, concernente la soppressione dell'Ente, per la zona industriale di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo