Art. 1
In vigore dal 22 apr 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, è ratificato con la seguente modificazione:
. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano regolatore.
La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potrà, in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI - ALDISIO - CAMPILLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-03-22;187#art-1