Art. 2

Abrogato
In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:legge:1952-03-22;175#art-2

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Art. 2 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra. — Testo vigente | Portale Normativo