Art. 2
LEGGE 22 marzo 1952, n. 166
In vigore dal 14 ago 1964
In deroga al terzo comma dell'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i prestiti contratti all'estero dalla Cassa possono essere assunti - ferma l'osservanza delle modalità previste al n. 2 dell'articolo medesimo - anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui alla lettera a) dell'art. 11 della legge medesima.
Il controvalore in lire di tali prestiti potrà essere utilizzato, sia per l'ulteriore sviluppo dei programmi di cui all' della legge anzidetta, sia per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione del Mezzogiorno perseguiti dalla Cassa, sia per particolari progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico necessarie per la industrializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli dell'Italia meridionale.
Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale" (Cassa per il Mezzogiorno), ecceda il decennio 1950-60 di cui all' della legge 10 agosto 1950, n. 646, prima del termine di detto periodo sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa. Tale determinazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa, da concedersi a norma del presente articolo con le modalità di cui al quarto comma del predetto art. 16 della legge, è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.
Nel regolamento alla legge sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno saranno stabilite le norme per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, per i quali potranno pure, parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'art. 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa, il relativo servizio saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che saranno da essa fissato d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all' della ricordata legge 10 agosto 1950, n. 646, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
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