Art. 5
LEGGE 14 marzo 1952, n. 158
In vigore dal 12 apr 1952
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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