Art. 5

LEGGE 14 marzo 1952, n. 158

In vigore dal 12 apr 1952
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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