Art. 1
In vigore dal 8 apr 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 22 aprile 1950, che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-1950 del 7 settembre 1949.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-03-13;182#art-1