Art. 3
LEGGE 1 marzo 1952, n. 116
In vigore dal 2 apr 1952
Gli Enti hanno facoltà di versare in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1957 le somme corrispondenti alla maggiorazione dei contributi per la parte a loro carico per il biennio 1948-49 non pagate alla data di pubblicazione della presente legge. Sulle bimestralità che saranno versate dopo il 31 dicembre 1953 dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del saggio dei mutui ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza.
Gli Enti che intendano esercitare la suddetta facoltà dovranno avvertire l'Istituto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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