Art. 1

In vigore dal 26 mar 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sani inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1952 EINAUDI PICCIONI - ALDISIO - VANONI - PELLA - FANFANI - MALVESTITI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;97#art-1

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Art. 1 Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricita'. — Testo vigente | Portale Normativo