Art. 1
In vigore dal 26 mar 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, è ratificato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sani inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONI - ALDISIO - VANONI - PELLA - FANFANI - MALVESTITI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-02-23;97#art-1