Art. 1

Abrogato
In vigore dal 13 mag 2000
Articolo unico. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N.554

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;133#art-1

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Art. 1 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo