Art. 3

In vigore dal 22 mar 1952
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1952 EINAUDI PICCIONI - VANONI - SCELBA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e scambio di Note, fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti Messicani, concluso a Cittadel Messico il 15 settembre 1949. — Testo vigente | Portale Normativo