Art. 2
LEGGE 13 febbraio 1952, n. 50
In vigore dal 13 feb 1952
La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 febbraio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI - ZOLI - PELLA
Visto, ai Guardasigilli: ZOLA
Storico versioni
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