Art. 1

In vigore dal 20 gen 1952
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;8#art-1

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