Art. 1

In vigore dal 20 gen 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, concernente la connessione di anticipazioni ai Comuni ed alle Province de le zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-01-02;5#art-1

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