Art. 2

LEGGE 20 dicembre 1951, n. 1564

In vigore dal 31 gen 1952
Le misure dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti e le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie. Il regolamento previsto dallo statuto dell'Istituto dovrà essere uniformato alle disposizioni della presente legge entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 20 dicembre 1951, n. 1564 (Art. 2 Previdenza ed assistenza dei giornalisti.) — Testo vigente | Portale Normativo