Art. 1

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1560

In vigore dal 30 gen 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La ritenuta straordinaria sugli stipendi dei magistrati, istituita dall'art. 6 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, e modificata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775, e dalla legge 8 luglio 1929, n. 1276, è stabilita nella misura del 0,30 per cento sul trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della magistratura. La disposizione del comma precedente ha decorrenza dalla entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1560 (Art. 1 Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.) — Testo vigente | Portale Normativo