Art. 2
LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1617
In vigore dal 29 gen 1952
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-12-07;1617#art-2