Art. 2

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1617

In vigore dal 29 gen 1952
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1951. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1617 (Art. 2 Riapertura del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti d'assicurazione e di capitalizzazione) — Testo vigente | Portale Normativo