Art. 2
In vigore dal 26 dic 1951
I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, saranno, ai soli fini della carriera, inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza sia più vantaggiosa di quella del rispettivo inquadramento, e con diritto di collocamento nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati in base al predetto decreto legislativo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-12-01;1308#art-2