Art. 2

LEGGE 23 novembre 1951, n. 1340

In vigore dal 2 gen 1952
L'art. 15 del decreto legislativo 7 maggio 1918, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente: "Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il rettore rilascia un attestato, che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici. Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione di un terzo. Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati agli effetti del trattamento di quiescenza nel modo previsto dal successivo articolo 35-bis".
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