Art. 3
In vigore dal 22 dic 1951
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzati ad emanare, anche in deroga alle leggi vigenti, le norme necessarie per dare attuazione all'Accordo predetto, comprese quelle per regolare i rapporti fra l'Amministrazione centrale italiana e l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, secondo i principi ed i criteri dell'Accordo medesimo, nonché quelle necessarie per l'ordinamento amministrativo contabile del territorio.
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