Art. 1

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1220

In vigore dal 14 dic 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il comma terzo dell' della legge 17 agosto 1941, n. 1043, modificato con la legge 8 marzo 1950, n. 172, è sostituito dal seguente: "Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto nel rispettivo albo professionale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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