Art. 1
LEGGE 4 novembre 1951, n. 1220
In vigore dal 14 dic 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il comma terzo dell' della legge 17 agosto 1941, n. 1043, modificato con la legge 8 marzo 1950, n. 172, è sostituito dal seguente:
"Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto nel rispettivo albo professionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-11-04;1220#art-1