Art. 1

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1219

In vigore dal 16 dic 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo catasto edilizio urbano, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni, il reddito imponibile dei fabbricati è determinato secondo le seguenti disposizioni: a) per i fabbricati costruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, si detrae dal reddito lordo una quota pari ad un quarto del reddito stesso. La medesima norma vale anche per i fabbricati distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti, dopo la data suindicata, a cura diretta del proprietario; b) per i fabbricati costruiti ed utilizzati secondo la loro destinazione prima della data indicata nella precedente lettera a), si detrae dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato, per l'anno 1938, ai fini delle imposte dirette. Ove si tratti di fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo all'anno 1938 è valutato comparativamente alla pigione dei fabbricati già esistenti nell'anno suddetto, posti in analoghe condizioni, nello stesso Comune. Per la città di Venezia - centro ed isole della Giudecca, di Murano e Burano - oltre alla detrazione normale di un quarto del reddito lordo, è ammessa una ulteriore detrazione pari ad un settimo del reddito stesso.(1)
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LEGGE 4 novembre 1951, n. 1219 (Art. 1 Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo