Art. 1
LEGGE 4 novembre 1951, n. 1169
In vigore dal 1 dic 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Nessun derivato dalla malonilurea può venire somministrato al pubblico se non dietro presentazione di ricetta medica irrepetibile, compilata secondo le norme indicate al primo comma dell'art. 154 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
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