Art. 21

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

In vigore dal 7 set 1993
Agevolazioni fiscali. Gli atti e i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, per l'attuazione delle disposizioni concernenti i piani di ricostruzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - VANONI - SCELBA - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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