Art. 2
LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1352
In vigore dal 25 lug 1965
Le misure degli assegni vitalizi a carico del fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, sono elevate, tanto per gli assegni già conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:
lire 24.000 annue per gli impiegati;
lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonchè per gli orfani;
lire 16.800 annue per i genitori.
Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.(1)
Storico versioni
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