Art. 1
In vigore dal 30 nov 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'importo della spesa per l'attuazione della legge 24 dicembre 1949, n. 993, previsto dall'art. 4, comma quarto, della legge stessa, in lire quattro milioni, viene elevato a sei milioni.
Al maggiore onere derivante dall'applicazione del precedente comma del presente articolo sarà fatto fronte con una corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1951-52, concernente "costruzione di caselli doganali, ecc.".
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-10-27;1164#art-1