Art. 1

In vigore dal 23 nov 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI Visto, il Guardasigilli ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1951-10-20;1135#art-1

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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale. — Testo vigente | Portale Normativo