Art. 2
LEGGE 1 ottobre 1951, n. 1084
In vigore dal 20 ott 1951
La deliberazione e l'atto di nomina e di sostituzione del direttore, di cui al precedente articolo, vengono fatti ed approvati secondo le norme del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
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