Art. 1

In vigore dal 22 nov 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Caprarola, addì 4 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - VANONI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1951-08-04;1129#art-1

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Art. 1 Ratifica del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, concernente provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947. — Testo vigente | Portale Normativo