Art. 3

LEGGE 24 luglio 1951, n. 625

In vigore dal 25 ago 1951
Ai tenenti maestri di scherma della Guardia di finanza, che abbiano compiuto, il periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole delle competenti autorità giudicatrici, il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico ed il limite di età per essi stabilito dalle disposizioni in vigore. Gli ufficiali che abbiano ottenuto la promozione in base al comma precedente continueranno ad essere compresi nell'organico complessivo degli ufficiali subalterni della Guardia di finanza, quale risulta dalle disposizioni vigenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Caprarola, addì 24 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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