Art. 2

In vigore dal 8 set 1951
Il precedente articolo si applica alle proposte presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1951-07-20;658#art-2

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Art. 2 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, concernente la facolta' di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della Guardia di finanza per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo