Art. 2
In vigore dal 8 set 1951
Il precedente articolo si applica alle proposte presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-07-20;658#art-2