Art. 1

In vigore dal 31 ago 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, è ratificato con la seguente modificazione: Art. 16-bis (nuovo). - "Le vedove di guerra, in servizio da almeno due anni nelle biblioteche pubbliche governative, quali avventizie di prima, seconda, terza e quarta categoria, potranno essere assunte nei ruoli rispettivamente di gruppo A, B, o C o del personale subalterno, ove vi sia la disponibilità di posti, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1951-07-12;636#art-1

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Art. 1 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative. — Testo vigente | Portale Normativo