Art. 1

In vigore dal 27 lug 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, è ratificato con le seguenti modificazioni: . Il quinto comma è soppresso. Art. 5. - Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati".
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urn:nir:stato:legge:1951-07-05;519#art-1

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