Art. 1
In vigore dal 27 lug 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, è ratificato con le seguenti modificazioni:
. Il quinto comma è soppresso.
Art. 5. - Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-07-05;519#art-1