Art. 2

In vigore dal 16 giu 1951
Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1951-05-11;393#art-2

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Art. 2 Ratifica del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma fra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950. — Testo vigente | Portale Normativo