Art. 2

LEGGE 3 marzo 1951, n. 178

In vigore dal 28 ago 2015
Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica. L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati . COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124 .
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