Art. 2
LEGGE 3 marzo 1951, n. 178
In vigore dal 28 ago 2015
Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di
dieci
membri.
Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati
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COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124
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Storico versioni
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