Art. 2

LEGGE 19 febbraio 1951, n. 74

In vigore dal 1 mar 1951
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal periodo di paga in corso al momento della sua pubblicazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA PELLA - PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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