Art. 7

LEGGE 17 febbraio 1951, n. 83

In vigore dal 15 lug 1998
La presente legge entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SIMONINI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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